Servizi online di Anagrafe e Stato Civile

Servizi online di Anagrafe e Stato Civile

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ANNOTAZIONI

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Dati Personali

i dati forniti in ogni fase dell'ordine vengono gestiti nel rispetto della privacy.

Pagamento

con carta di credito (anche prepagata o PostePay) oppure con Bonifico bancario

Esenzione da marca da bollo

I certificati di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, unione civile, convivenza) sono SEMPRE esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ex Art. 7 comma 5°, L. 405 1990

Per quali soggetti è possibile richiedere un certificato anagrafico?

Cittadino Italiano

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Può essere acquisita per diversi motivi stabiliti dalla legge nazionale.

Cittadino Europeo

I cittadini di altri stati membri dell’Unione europea per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.

Straniero Extracomunitario

Gli stranieri, ossia le persone che non siano cittadini U.E., per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di iscrizione perché provvisti di permesso di soggiorno oppure passaporto.

Quando richiedere una copia integrale di atto di Stato Civile?

La copia integrale è la fotocopia autenticata dell’atto originale dove viene riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso.

Vengono riportate le annotazioni?

La copia integrale di un atto di Stato Civile riporta sempre tutte le annotazioni.

Come sono le annotazioni in un atto di Stato Civile?

Sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Quali sono le annotazioni a margine di un atto di Stato Civile?

Cliccare sul collegamento a destra della pagina.

Quando richiedere una copia integrale di atto di Stato Civile?

La copia integrale è la fotocopia autenticata dell’atto originale dove viene riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso.

Vengono riportate le annotazioni?

La copia integrale di un atto di Stato Civile riporta sempre tutte le annotazioni.

Come sono le annotazioni in un atto di Stato Civile?

Sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Quali sono le annotazioni a margine di un atto di Stato Civile?

Cliccare sul collegamento a destra della pagina.

Per quali soggetti è possibile richiedere un certificato anagrafico?

Cittadino Italiano

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Può essere acquisita per diversi motivi stabiliti dalla legge nazionale.

Cittadino Europeo

I cittadini di altri stati membri dell’Unione europea per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di soggiorno in uno degli Stati membri diverso da quello di cittadinanza.

Straniero Extracomunitario

Gli stranieri, ossia le persone che non siano cittadini U.E., per richiedere un certificato di residenza devono PRIMA risultare residenti in Italia. Devono quindi essere già iscritti all’anagrafe del loro Comune, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto di iscrizione perché provvisti di permesso di soggiorno oppure passaporto.

ANNOTAZIONI su atto di Stato Civile

Annotazioni a margine dell’atto di nascita

  • Annotazione della costituzione unione civile tra persone dello stesso sesso su atti di nascita
  • Annotazione di scioglimento dinanzi all’Ufficiale stato civile su atto di nascita
  • Annotazione di scioglimento mediante negoziazione assistita su atto di nascita
  • Annotazione di costituzione per rettificazione di sesso su atti di nascita
  • Annotazione di cambiamento di cognome su atti di nascita
  • Annotazione di adozione (artt. 25 e segg. L. 184/83)
  • Annotazione di adozione (art. 35 L. 184/83 sost. art. 3 L. 76/1998)
  • Annotazione di adozione (artt. 44 e segg. L. 184/83)
  • Annotazione di adozione (artt. 291 e segg. c.c.) –
  • Annotazione di revoca dell’adozione –
  • Annotazione di revoca (o dichiarazione di estinzione) dell’affiliazione
  • Annotazione di apertura (o chiusura) di tutela
  • Annotazione di nomina di tutore (o di curatore) provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione (o di inabilitazione)
  • Annotazione di revoca di nomina del tutore (o curatore) provvisorio
  • Annotazione di interdizione (o di inabilitazione)
  • Annotazione di revoca dell’interdizione (o dell’inabilitazione)
  • Annotazione di matrimonio
  • Annotazione di sentenza di esistenza di matrimonio
  • Annotazione di sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio
  • Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento operato all’estero del matrimonio riconosciuto nello Stato
  • Annotazione di sentenza della Corte di Appello che rende efficace la sentenza dell’autorità ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio
  • Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato dinanzi ad un Ministro del Culto
  • Annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio
  • Annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (su atto di nascita)
  • Annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio mediante accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile (su atto di nascita)
  • Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi della Legge 14-4-1982, n. 164, art. 4
  • Annotazione di acquisto, perdita, rinuncia o riacquisto della cittadinanza italiana
  • Annotazione di dichiarazione resa per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto, il riconoscimento o la rinuncia della cittadinanza
  • Annotazione del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana riconosciuto a donna che ne era stata privata, successivamente al I° gennaio 1948 e prima dell’entrata in vigore della Legge 19 maggio 1975, n. 151, per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito (sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 16-4-1975 e circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1/5 dell’8 gennaio 2001)
  • Annotazione dell’esito dell’accertamento relativo al riacquisto della cittadinanza italiana
  • Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana
  • Annotazione di dichiarazione di morte presunta
  • Annotazione di dichiarazione di esistenza
  • Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta
  • Annotazione di rettificazione di attribuzione di sesso
  • Annotazione di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio per dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile
  • Annotazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio per dichiarazione resa in un atto pubblico o in un testamento
  • Annotazione dell’assenso prestato da persona ultraquattordicenne successivamente al riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio
  • Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne di ignoti a seguito di riconoscimento di uno o di entrambi i genitori
  • Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne, già riconosciuto dalla madre e successivamente riconosciuto anche dal padre, o nei cui confronti è stata accertata giudizialmente anche la paternità naturale
  • Annotazione del provvedimento del tribunale per il cognome del riconosciuto, nel caso di riconoscimento paterno di figlio minore, effettuato dopo quello materno
  • Annotazione del decreto del Tribunale con il quale viene riconosciuto il diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuito
  • Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento
  • Annotazione di dichiarazione giudiziale di filiazione fuori del matrimonio
  • Annotazione di rigetto dell’impugnazione di riconoscimento
  • Annotazione di accoglimento dell’impugnazione di riconoscimento
  • Annotazione di dichiarazione di filiazione nel matrimonio, disposta in virtù di sentenza
  • Annotazione di disconoscimento o di contestazione di filiazione nel matrimonio
  • Annotazione di cambiamento o modifica di cognome o di nome, o di entrambi
  • Annotazione di cambiamento o modifica di cognome o di nome, o di entrambi, relativi al padre o alla madre
  • Annotazione di scelta del cognome da parte di figlio maggiorenne a seguito di provvedimento di cambiamento o di modifica del cognome del genitore
  • Annotazione di cambiamento o modifica di cognome o di nome, o di entrambi, relativi al coniuge
  • Annotazione di revoca del provvedimento che autorizza il cambiamento o l’aggiunta di cognome o di nome, o di entrambi
  • Annotazione di sentenza relativa all’uso di un pseudonimo
  • Annotazione di morte
  • Annotazione del nome o dei nomi da riportare negli estratti e nei certificati

All’annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all’annotazione dell’atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell’esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell’avvenuto riconoscimento.

All’annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

Le annotazioni possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

Annotazioni a margine dell’atto di matrimonio

  • Annotazione di costituzione per rettificazione di sesso su atti di matrimonio
  • Annotazione di scioglimento dinanzi all’Ufficiale stato civile su atto di matrimonio –
  • Annotazione di scioglimento mediante negoziazione assistita su atto di matrimonio
  • Annotazione di pronuncia di dichiarazione di nullità di matrimonio –
  • Annotazione della sentenza straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio
  • Annotazione di sentenza della Corte d’Appello che dichiara efficace nello Stato la sentenza dell’autorità ecclesiastica che ha pronunciato la nullità del matrimonio
  • Annotazione di sentenza di annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato davanti ad un Ministro di Culto
  • Annotazione di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi della Legge 14-4-1982, n. 164, art. 4
  • Annotazione di ricorso per lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio
  • Annotazione di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio
  • Annotazione di separazione personale fra coniugi
  • Annotazione di dichiarazione di riconciliazione
  • Annotazione di separazione personale fra coniugi mediante convenzione di negoziazione assistita (su atto di matrimonio)
  • Annotazione di separazione personale dei coniugi mediante accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile (su atto di matrimonio)
  • Annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (su atto di matrimonio)
  • Annotazione di scioglimento/cessazione del matrimonio mediante accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile (su atto di matrimonio)
  • Annotazione di rigetto della domanda di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio o di altro provvedimento che definisca il giudizio fuori del merito della domanda
  • Annotazione di sentenza dichiarativa di assenza di uno degli sposi
  • Annotazione di dichiarazione di morte presunta
  • Annotazione di dichiarazione di esistenza
  • Annotazione di dichiarazione di accertamento di morte, già dichiarata presunta
  • Annotazione dell’assenso prestato da persona ultraquattordicenne successivamente al riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio fatto in occasione di matrimonio
  • Annotazione di impugnazione di riconoscimento di figlio.
  • Annotazione di rigetto dell’impugnazione di riconoscimento di figlio
  • Annotazione di accoglimento dell’impugnazione di riconoscimento di figlio
  • Annotazione di convenzioni matrimoniali, della scelta del regime della separazione dei beni o della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi
  • Annotazione di modifiche delle convenzioni matrimoniali e della eventuale sentenza di omologazione
  • Annotazione di sentenza di separazione giudiziale dei beni
  • Annotazione di cambiamento o di aggiunta di cognome o di prenome, o di entrambi, relativi allo sposo o alla sposa
  • Annotazione di revoca del provvedimento di cambiamento o di modificazione del cognome o del nome, o di entrambi, relativo allo sposo o alla sposa 

Nel processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere annotato l’atto di opposizione. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l’opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio. L’ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell’annotazione sugli atti di nascita. L’ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l’avviso provvede per le relative annotazioni.

Annotazioni a margine dell’atto di morte

Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l’intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le sentenze che, ai sensi dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Annotazioni a margine dell’atto di cittadinanza

Negli atti di cittadinanza si annotano le rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati nell’atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale e  gli annullamenti degli atti di cittadinanza a seguito di una sentenza del Tribunale.

Annotazioni a margine degli atti dell’Unione Civile

  • Annotazione della scelta del cognome nell’atto di unione civile
  • Annotazione del regime della separazione dei beni su registro delle unioni civili

Annotazioni a margine dell’atto di riconoscimento

  • Annotazione sull’atto di riconoscimento iscritto dell’assenso prestato da persona ultraquattordicenne successivamente al riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio ricevuto dall’ufficiale dello stato civile
  • Annotazione di dichiarazione di nullità del riconoscimento
  • Annotazione di impugnazione del riconoscimento
  • Annotazione di rigetto dell’impugnazione di riconoscimento

Annotazioni su tutti gli atti di Stato Civile

  • Annotazione di provvedimento di rettificazione 

Altre annotazioni

  • Annotazione di nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio
  • Annotazione di apertura (o chiusura) di amministrazione di sostegno
  • Annotazione di revoca dell’amministratore di sostegno provvisorio
  • Scioglimento della comunione legale dei beni per il fallimento di uno dei coniugi
  • Annotazione di costituzione di un fondo patrimoniale
  • Annotazione di adozione ai sensi dell’art. 35, comma 3, L. 184/1983
  • Annotazione di adozione ai sensi dell’art. 35, comma 4, L. 184/1983
  • Annotazione di adozione ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3, L. 184/1983
  • Annotazione di adozione ai sensi dell’art. 36, comma 4, L. 184/1983
  • Annotazione di adozione ai sensi dell’art. 35, L. 184/1983
  • Annotazione di avvenuto riconoscimento della condizione di ex cittadino italiano destinatario delle norme del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
  • Annotazione di diniego di riconoscimento della condizione di ex cittadino italiano destinatario delle norme del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
  • Annotazione di avvenuto di riconoscimento della condizione di ex cittadino italiano destinatario delle norme del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975
  • Annotazione di diniego di riconoscimento della condizione di ex cittadino italiano destinatario delle norme del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 –
  • Annotazione di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana a persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero Austro-Ungarico ed ai loro discendenti
  • Annotazione dell’esito dell’accertamento relativo all’avvenuto riconoscimento della cittadinanza a connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia ed ai loro discendenti
  • Annotazione di diniego di riconoscimento della cittadinanza a connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia ed ai loro discendenti –
  • Annotazione di modifica di cognome
  • Annotazione del nome da riportare negli estratti e nei certificati per l’atto di nascita del figlio e per l’atto di nascita del coniuge
  • Annotazione del nome da riportare negli estratti e nei certificati per l’atto di matrimonio
  • Annotazione per la correzione degli errori materiali
  • Correzione della annotazione di matrimonio per errore materiale di scritturazione
  • Correzione della annotazione di morte per errore materiale di scritturazione
  • Rilascio libretto di famiglia internazionale
esenzione marca da bollo